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Quali norme regolano in Italia il fenomeno della consulenza psicologica online? Le linee guida redatte dall’Ordine Nazionale Psicologi chiedono innanzitutto chiarezza e trasparenza da parte del professionista riguardo la propria appartenenza all’Ordine professionale, la tutela della privacy degli utenti ed il monitoraggio dei siti web di e-therapy, attraverso l’istituzione di registri aggiornati e di gruppi di studio.

Le “Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza” dell’Ordine Nazionale Psicologi sono molto chiare.

Innanzitutto, i principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo “si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo”. Ciò che richiede però l’utilizzo di tali mezzi è una “particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove essi sono non usuali, innovativi o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale”. E’ bene quindi identificare le specifiche caratteristiche di ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio della professione di psicologo.

Indispensabili chiarezza e trasparenza

A cosa uno psicologo deve prestare attenzione in concreto se vuole intraprendere un proprio percorso professionale online? Innanzitutto egli “deve essere riconoscibile in modo da poterne verificare l’identità e il domicilio”. Inoltre “gli psicologi associati che sviluppano siti web devono facilitarne l’identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale”, cui è necessario segnalare l’indirizzo web del sito presso il quale si erogano tali prestazioni professionali (sia psicologi singoli che associati). Oltre a specificare la loro iscrizione all’Ordine professionale, gli psicologi possono specificare anche l’appartenenza ad associazioni scientifiche. In tal caso, essere devono essere identificabili e contattabili e reperibili i relativi statuti. E’ necessario inoltre specificare chiaramente se il servizio è fornito da più psicologi e in ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione, così come “nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti”.

Privacy degli utenti

Cosa prevede la normativa italiana per quanto riguarda la privacy degli utenti? “Di norma – affermano le linee guida – va richiesta l’identificazione dell’ utente”, mentre “nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l’anonimato dell’ utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso”. E’ necessario prestare poi maggiore attenzione alle “prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela”.

Monitoraggio dei siti di “e-therapy”

Le linee guida dell’Ordine professionale chiedono infine “che ciascun Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche” e che “istituisca un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza, nel proprio territorio di competenza”.

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